{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-05-17", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-104_2013-05-17.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115863&nX40_KEY=4921742&nTrefferzeile=40&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "0fba57fb4da4ee11fffb1074cd26500c"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.104"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 17.05.2013 9.2013.104"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Affidamento di una minore (i cui genitori sono stati privati dell’autorità parentale e della custodia) agli zii domiciliati negli USA; autorizzazione al trasferimento, consenso dell’autorità di protezione agli atti del tutore; vecchio e nuovo diritto"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:25:48", "Checksum": "fb258c7a612e15d629621bf1fb39afc3", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 17.05.2013 9.2013.104\nRegesto:\nAffidamento di una minore (i cui genitori sono stati privati dell’autorità parentale e della custodia) agli zii domiciliati negli USA; autorizzazione al trasferimento, consenso dell’autorità di protezione agli atti del tutore; vecchio e nuovo diritto\n\n\nSecondo l'art. 421 n. 14 vCC, tuttavia, il tutore necessitava del consenso dell’autorità, quando il cambiamento del luogo di presa a carico del pupillo, coincideva con un cambiamento di domicilio.\nIl nuovo diritto di protezione degli adulti, entrato in vigore il 1° gennaio 2013, applicabile ai minori per il rinvio di cui all’art. 327c cpv. 2 CC, non prevede più la necessità di tale consenso (art. 416 CC; CommFam Protection de l'adulte, Biderbost, art 416 CC n. 3). Tuttavia, in base all’art. 417 CC, per motivi gravi l’autorità di protezione degli adulti può ordinare che siano subordinati al suo consenso altri atti e negozi.\nL’art. 417 CC completa la lista delle autorizzazioni prevista all’art. 416 CC. In singoli casi, a seconda della situazione si giustifica di sottoporre all’autorizzazione dell’autorità di protezione talune decisioni. Vi sono “motivi gravi” unicamente quando, considerata l’importanza o l’alto rischio legato ad una determinata operazione, la decisione del solo tutore metterebbe seriamente in pericolo gli interessi e il bene del pupillo (OFK-ZGB-Fassbind, art. 417 N. 1, in BSK Erw.Schutz- U. Vogel, n. 40 ad art. 417 CC). Può pertanto apparire giustificato l’intervento dell’autorità di protezione nel caso di una situazione contesa, per rappresentare al meglio gli interessi del pupillo o per un ulteriore controllo in una decisione concernente un affare complesso. Può inoltre trattarsi di atti del tutore che necessitavano di autorizzazione secondo il vecchio diritto [omissis] (ibidem).\nc. Nel caso che ci occupa, appare chiaro che per la decisione in questione era ed è importante il coinvolgimento dell’Autorità di protezione, che è per altro avvenuto in modo “naturale” essendosi rese necessarie indagini attraverso i servizi internazionali e oltre oceano. Il fatto che l’Autorità di protezione si sia assunta la responsabilità della decisione appare pertanto di primo acchito condivisibile. Tuttavia non occorre disquisire oltre su questo argomento, nella misura in cui le posizioni delle parti, nella fattispecie in esame, sono per altro contrapposte.\nInfatti, la mamma RE 1 si oppone alla partenza, mentre il papà CO 2 è favorevole, così come il tutore (osservazioni 12 ottobre 2012 tutore/CTR).\nPerciò, quand’anche il tutore avesse deciso il trasferimento di PI 1 senza il concorso dell’Autorità di protezione – ciò che, secondo le disposizioni di cui sopra, e il vigente nuovo diritto, forse sarebbe stato legittimato a fare – la sua decisione sarebbe stata avallata solo da una delle due parti, cioè dal padre, rendendo necessaria comunque la decisione dell’Autorità di protezione, in virtù dell’art. 419 CC.\nDal profilo formale nulla osta quindi all’esame della fattispecie da parte dello scrivente giudice.\n2. La reclamante sostiene che nella valutazione del lic. psic. L__________ non si giunge ad una conclusione chiara ed univoca. Secondo l'opponente, il perito non ha fornito motivi fondati per giustificare un esito diverso da quello ipotizzato dalla dr.ssa La__________, che avrebbe seguito la minore molto più a lungo nel tempo del perito L__________. PI 1 stessa avrebbe affermato più volte di non volersi trasferire in Florida.\nÈ pur vero che dalla valutazione della dr.ssa La__________ traspare che la medesima ha ritenuto prematura la trasferta in Florida di PI 1. Tuttavia, contrariamente a quanto sostiene la reclamante, nella perizia del lic. psic. L__________ vengono spiegati in modo molto dettagliato i motivi per cui la partenza viene considerata come l’unica possibilità concreta. Da un lato – secondo il perito – le persone di riferimento per PI 1 già considerano la minore come “dimessa”, dall’altro, il legame relazionale affettivo che unisce PI 1 ai famigliari di parte paterna, residenti in Florida, è consolidato ed è vivo fin dalla sua nascita, ciò che le ha permesso di costruire relazioni qualitativamente forti (rapporto peritale del 21 settembre 2012 pagg. 8-9). A mente del perito, non vi sono alternative valide confrontabili per la giovane (pag. 11). Una condizione di fragilità, di debolezza della struttura famigliare che deve sostenere la giovane nel momento dei cambiamenti adolescenziali, comporta, secondo il lic. psic. L__________, un significativo rischio di evoluzione patologica (pag. 11). Il perito ha provato ad abbozzare altre ipotesi di sistemazione ma nessuna è a suo modo di vedere praticabile (pag. 12). Al contrario, la soluzione dell’affidamento alla zia è da lui considerata come particolarmente indicata. Egli ha avuto due colloqui con K__________ T__________ mediante video conferenza (pag. 9), e altre valutazioni positive gli sono giunte sia dalla perizia dei servizi sociali americani (cfr. rapporto sociale della Florida H__________, del 27 giugno 2011), sia dall’assistente sociale dell’Ufficio famiglie e minori e dal tutore, che hanno potuto conoscere personalmente K__________ T__________ e suo marito (perizia pag. 9).\nSi tratta di valutazioni molto approfondite, che affrontano pure in modo dettagliato anche questioni spinose, come il rapporto padre-figlia. La reclamante non indica in cosa queste valutazioni siano carenti, quali questioni andrebbero ulteriormente esaminate, ma si limita a porre l’accento sul parere della terapeuta di PI 1, senza peraltro proporre un’altra soluzione percorribile. Le sue doglianze si rivelano quindi prive di fondamento."}