Il reclamo del 12 marzo 2013 di RE 1 va pertanto accolto. Di conseguenza egli va posto a beneficio di una curatela di sostegno ai sensi dell’art. 393 CC per la cura dei suoi interessi patrimoniali. L'Autorità di protezione deve quindi provvedere a nominare un curatore con il compito di consigliare e sostenere RE 1 nella gestione e nell’amministrazione del proprio patrimonio e dei propri redditi. 6. Vista l’entità del caso si rinuncia al prelievo di tasse e spese di giustizia. 7. Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente decisione sul pia-no federale (art. 112 cpv.