f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC). Quanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non già rego-lata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministra-tivo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8]. 2. Secondo l’art. 390 cpv. 1 CC l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: