{"Signatur": "TI_TRAC_007", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "2013-06-27", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_007_9-2013-103_2013-06-27.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=115314&nX40_KEY=4921755&nTrefferzeile=58&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "85c82fd068aa8049d8cab1d3cc769904"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["9.2013.103"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.06.2013 9.2013.103"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  Il presidenta della Camera di protezione"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Curatela di sostegno"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 05:18:55", "Checksum": "3dbaef16b502b3da8576047e21c0b269", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile Il presidenta della Camera di protezione 27.06.2013 9.2013.103\nRegesto:\nCuratela di sostegno\n\n|\nassistito dalla vicecancelliera |\nLeoni Romelli |\nsedente per statuire nella causa che oppone\n|\n|\nRE 1 |\n|\n|\nall’ |\n|\n|\nAutorità regionale di protezione __________, |\n||\n|\n|\n|\n|\n|\n|\n|\nper quanto riguarda la mancata istituzione di una curatela nei suoi confronti |\ngiudicando sul reclamo del 12 marzo 2013 presentato da RE 1 contro la decisione emessa il 30 gennaio 2013 dall'Autorità regionale di protezione __________;\nletti ed esaminati gli atti,\nritenuto\nin fatto\nA. In data 6 luglio 2012 RE 1, considerati i suoi problemi di salute, inoltrava all’allora Commissione tutoria regionale __________ (in seguito Commissione tutoria) un’istanza per l’istituzione di una curatela amministrativa nei suoi confronti.\nB. L’istante è stato sentito dal membro permanente della Commissione tutoria in data 17 luglio 2012. All’incontro era presente anche lo psicologo di Antenna Icaro che segue RE 1.\nC. Dal verbale dell’incontro risulta che l’interessato ha subìto una paresi nel 2011. Viene seguito dallo psicologo di Antenna Icaro.\nD. Il 10 dicembre 2012 RE 1 ha trasmesso alla Commissione tutoria uno scritto in cui precisava di aver trovato una persona disponibile a divenire sua curatrice.\nE. In una mail del 28 gennaio 2013, trasmessa all’Autorità regionale di protezione __________ (in seguito Autorità di protezione) – nel frattempo subentrata alla Commissione tutoria – lo psicologo di Antenna Icaro descrive la situazione personale di RE 1 come stabile da un punto di vista della tossicomania, compensata farmacologicamente. Segnala invece affezioni di ordine somatico con situazioni di ansia altalenante attribuita a preoccupazioni derivanti dalla gestione amministrativa e conclude con la necessità di dare un sostegno pratico all’interessato.\nF. Con decisione datata 30 gennaio 2013, spedita il 14 febbraio 2013, l'Autorità di protezione ha respinto l’istanza del 6 luglio 2012 di RE 1 ritenendo che, nella fattispecie, l’istituzione di una misura sia sproporzionata.\nG. In data 12 marzo 2013 RE 1 ha interposto reclamo contro questa decisione, specificando di essere sì seguito da Antenna Icaro, ma per l’aspetto psicologico, per cui non vorrebbe che le questioni amministrative interferissero con questo sostegno. Ribadisce la sua difficoltà nella gestione delle pratiche amministrative e ritiene che un curatore lo aiuterebbe a trovare una forma di organizzazione e rendersi indipendente per le questioni amministrative.\nH. Nelle proprie osservazioni del 2 aprile 2013 l'Autorità di protezione sostiene che RE 1 sia sufficientemente assistito e sostenuto da Antenna Icaro e dallo sportello Laps del Comune di domicilio e che un’eventuale misura risulterebbe superflua, limitando la sua autodeterminazione.\nConsiderato\nin diritto\n1. L'autorità giudiziaria di reclamo competente è la Camera di prote-zione del Tribunale di appello (art. 2 cpv. 2 LPMA), che giudica, nel-la composizione di un giudice unico, i reclami contro le decisioni del-le Autorità regionali di protezione, già Commissioni tutorie regionali (art. 48 lett. f n. 7 LOG), concernenti maggiorenni e minorenni (art. 450 CC in relazione con gli art. 314 cpv. 1 e 440 cpv. 3 CC).\nQuanto alla procedura applicabile, nella misura in cui non già rego-lata dagli art. 450 segg. CC, si applicano sussidiariamente le norme sulla procedura di ricorso davanti al Tribunale cantonale amministra-tivo (art. 74a e 74b LPAmm) [cfr. Messaggio del Consiglio di Stato n. 6611, del 7 marzo 2012, concernente la modifica della Ltut, pag. 8].\n2. Secondo l’art. 390 cpv. 1 CC l’autorità di protezione degli adulti istituisce una curatela se una persona maggiorenne: non è in grado di provvedere ai propri interessi, o lo è solo in parte, a causa di una disabilità mentale, di una turba psichica o di un analogo stato di debolezza inerente alla sua persona (n. 1); a causa di un’incapacità di discernimento temporanea o di assenza, non è in grado di agire lei stessa e non ha designato un rappresentante per provvedere ad affari che occorre sbrigare (n. 2). Le dipendenze da alcool, droghe (tossicomania) e medicamenti fanno parte delle turbe psichiche ai sensi di detta norma (Meier, Les nouvelles curatelles; systématique, conditions et effets, in: Guillod/Bohnet, Le nouveau droit de protection de l'adulte, Neuchâtel 2012, n. 31 pag. 108; Messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2008 concernente la modifica del Codice civile svizzero, Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione, pag. 6434).\n3. L’art. 393 CC prevede che se la persona bisognosa di aiuto necessita di un sostegno per provvedere a determinati affari, con il suo consenso è istituita un’amministrazione di sostegno (cpv. 1). L’amministrazione di sostegno non limita l’esercizio dei diritti civili dell’interessato (cpv. 2). È la forma di curatela – denominata nella versione francese “curatelle d’accompagnement” e in quella tedesca “Begleitbeistandschaft” – che meno limita l'autonomia dell'interessato, visto che non ne restringe l'esercizio dei diritti civili né la libertà di agire, al curatore non essendo attribuito alcun potere di rappresentanza legale (CommFam Protection de l'adulte, Meier, art. 393 CC n. 5; Messaggio del Consiglio federale del 28 giugno 2008 concernente la modifica del Codice civile svizzero, Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione, pag. 6434). L'istituzione di questa misura – e meglio di una curatela di sostegno (secondo la più appropriata denominazione dei testi francese e tedesco) – necessita dell'adempimento delle condizioni per l'istituzione di una curatela ai sensi dell'art. 390 CC, ma non della rappresentanza per rapporto ai terzi; è inoltre subordinata al consenso dell'interessato (CommFam Protection de l'adulte, Meier, art. 393 CC n. 6-7)."}