L’istanza è accolta: l’opposizione interposta dal convenuto __________ al precetto esecutivo no. __________ dell’Ufficio esecuzione e fallimenti, Locarno, è respinta in via provvisoria per fr. 15’040.15 oltre interessi al 14.95% dal 29 giugno 1996 e fr. 100.-- di spese esecutive. 2. Le spese e la tassa di giustizia per complessivi fr. 130.--, da anticipare dalla parte istante, sono a carico del convenuto, il quale rifonderà a controparte fr. 50.-- di indennità. 3. omissis. Decisione tempestivamente dedotta in appello da __________ che con atto di appello 21 novembre 1996 e contestuale domanda di effetto sospensivo ha postulato: “I. In via principale 1. I dispositivi 1.