Per i quali motivi, richiamati gli art. 82 LEF, 25 e segg. LDIP e, per le spese, la vigente OTLEF, pronuncia: 1. L’appello dell’11 aprile 1996 __________ è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza del 1° aprile 1996 del Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata: “1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza è rigettata in via definitiva l’opposizione interposta da __________, __________ al PE n. __________ dell’ UE di Lugano del 6 novembre 1995 limitatamente all’importo di fr. 1’200’280.45 oltre interessi al 5% dal 12 dicembre 1994. 2. La tassa di giustizia di fr.