ad art. 27 LDIP]). E un non riconoscimento del giudizio straniero può imporsi soltanto se il risultato al quale tale giudizio conduce risultasse incompatibile con il sentimento giuridico svizzero (cfr. Volken, op. cit., N. 24 ad art. 27 LDIP). Ora, considerato che la condanna in solido di più persone, siano esse persone fisiche o giuridiche, non è sconosciuta all’ordinamento svizzero (cfr. art. 143 e segg. CO), la censura dell’escusso si rivela anche in questo senso infondata. 6. Resta da esaminare la questione degli interessi sull’importo dedotto in esecuzione.