Al giudice del riconoscimento è del resto preclusa la verifica del contenuto materiale della decisione straniera (art. 27 cpv. 3 LDIP); la riserva dell’ordine pubblico materiale non permette un riesame di merito della decisione nel senso di una verifica dell’accertamento dei fatti e dell’applicazione del diritto operata dal giudice straniero, bensì implica una valutazione in termini comparativi del risultato alla luce dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico svizzero (“vergleichende, ergebnisbezogene Wertung” [cfr. Volken, op. cit., N. 20 e seg. ad art. 27 LDIP]).