Ciò però non risulta di alcuna rilevanza. Determinante ai fini della giurisprudenza citata non è infatti tanto che ci sia stato un avvertimento formale, bensì che il convenuto sia stato informato che l’ abbandono da parte sua del procedimento avrebbe potuto comportare l’emanazione di un giudizio contumaciale nei suoi confronti e che quindi sia stato posto nelle condizioni di prendere le misure necessarie a tutela dei propri diritti procedurali.