DTF 116 II 625 e segg.). In quel caso il Tribunale federale ha giudicato che l’ assenza di notificazione non costituiva una violazione dell’ordine pubblico procedurale svizzero in quanto da un lato il diritto procedurale straniero non prescriveva la notifica della sentenza al contumace e dall’altro il convenuto sapeva che il suo atteggiamento passivo avrebbe comportato l’emanazione di un giudizio contumaciale nei suoi confronti, ricordando inoltre che lo stesso diritto svizzero ammette in alcuni casi la possibilità di prescindere dalla notificazione della sentenza al convenuto personalmente (cfr. DTF 116 II