DTF 116 II 630, Cons. 4a). Inoltre va ricordato che la riserva dell’ordine pubblico formale, al contrario di quella dell’ordine pubblico materiale, che viene esaminata d’ufficio, va fatta valere dalla parte che si oppone all’ esecuzione (Volken, op.cit., N. 27 ad art. 27 LDIP; DTF 116 II 630, Cons. 4b). Alla medesima parte incombe naturalmente anche l’onere della prova. a) Mancanza della (regolare) notificazione degli atti giudiziari, in particolare della sentenza.