ad art. 27 LDIP). La riserva dell’ordine pubblico svizzero, sia formale che materiale, in quanto clausula d’eccezione, dev’essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto in tema di riconoscimento ed esecuzione di sentenze estere, dove la sua portata è più limitata che non nell’ipotesi di un’applicazione diretta del diritto straniero (cosiddetto “effetto attenuato dell’ordine pubblico”; cfr. DTF 109 Ib 235 e rimandi). In altri termini in questo ambito il riconoscimento della sentenza deve costituire la regola, alla quale si può derogare solo in presenza di validi motivi (cfr. DTF 116 II 630, Cons.