2 LDIP, cfr. DTF 111 Ia 14). L’ordine pubblico procedurale svizzero esige il rispetto dei principi fondamentali della procedura civile, così come sono garantiti dall’ art. 4 Cost., in particolare la garanzia della citazione regolare, dello svolgimento equo del processo, del diritto di essere sentiti nonché della assenza di una causa identica già pendente in Svizzera rispettivamente di un giudizio reso precedentemente nella medesima contestazione (cfr. art. 27 cpv. 2 LDIP; DTF 116 II 629 e riferimenti; Volken, op. cit., N. 25 e segg. ad art. 27 LDIP).