E’ principio giurisprudenziale indiscusso, condiviso dalla dottrina, e codificato nell’art. 27 LDIP, che il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza estera devono essere rifiutati quando la decisione risulti in contrasto con il sentimento di giustizia che caratterizza l’ordinamento giuridico svizzero e ciò sia per il suo contenuto materiale (ordine pubblico materiale, art. 27 cpv. 1 LDIP), che per la procedura estera con la quale è stata emanata (ordine pubblico procedurale, art. 27 cpv. 2 LDIP, cfr.