Qualora tutti i documenti richiesti dall’art. 29 cpv. 1 LDIP fossero prodotti, il giudice svizzero deve senz’ altro procedere al riconoscimento della sentenza straniera, a meno che venisse provata l’esistenza di uno dei motivi di rifiuto esaustivamente contemplati dall’art. 27 LDIP (cfr. Dutoit, op. cit. N. 4 ad art. 29 LDIP). Al contrario il Tribunale federale ha ammesso la possibilità di riconoscere una sentenza straniera anche in assenza dell’attestazione di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP, qualora il carattere definitivo della decisione risultasse da altri documenti dell’incarto (cfr. Sem Jud 1992, pag. 418 e seg.).