, N. 11 ad art. 27 LDIP). Detto documento, come del resto gli altri documenti richiesti dalla stessa norma, devono essere rilasciati rispettivamente autenticati da un’autorità dello Stato in cui è stata emanata la decisione, di regola dal tribunale che ha emanato la sentenza, eventualmente da quello presso il quale si sarebbe proposto il rimedio giuridico ordinario (Volken, op. cit., N. 26 ad art. 29 LDIP; Berti/ Schnyder, op. cit., N. 18 ad art. 29 LDIP). Qualora tutti i documenti richiesti dall’art. 29 cpv.