1959, pag. 98). La prova della crescita (formale) in giudicato della sentenza straniera spetta a chi chiede il riconoscimento, il quale deve allegare all’istanza “un documento attestante che la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario” (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP; cfr. Volken, op. cit., N. 11 ad art. 27 LDIP).