, N.8 ad art. 27 LDIP; Gerhard Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, Berna et al. 1995, pagg. 286 e 335). La garanzia della citazione regolare ha per scopo quello di assicurare ad ogni parte il diritto di essere sentita, e in particolare di consentire alla parte convenuta una conoscenza sufficiente del procedimento introdotto nei suoi confronti per permetterle di far valere i propri mezzi di difesa (DTF 97 I 252; 117 Ib 350). Essa si estende pertanto solo alla prima citazione, quella che introduce il procedimento (cfr. Volken, op.cit., N. 31 ad art. 27 LDIP; Dutoit, op.cit. N.8 ad art. 27 LDIP; Berti/ Schnyder, op.cit.