Per l’art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP una decisione straniera non può essere riconosciuta in Svizzera qualora “una parte provi di non essere stata citata regolarmente, né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale, eccetto che si sia incondizionatamente costituita in giudizio”. La regolarità o meno della citazione, almeno quanto a lingua, via di trasmissione e tipo di notifica (consegna semplice o con ricevuta), viene giudicata in base alle norme vigenti nello Stato del domicilio o della dimora del destinatario al momento dell’introduzione della causa (così Volken, op.cit., N.32 e segg. ad art. 27 LDIP; Dutoit, op.cit., N.8 ad art. 27 LDIP;