Bb, punto 1, pag.1 e seg., punto 2, pag. 2), rispettivamente “di determinare la validità legale dell’affermazione enunciata, che l’accordo citato non avrebbe forza giuridica per mancanza di considerazione”(doc. Bb, punto 3, pag. 2), anche qui senza alcun accenno alla questione della competenza. Alla luce di tali documenti ben si può ammettere che il convenuto, con atti successivi all’udienza del 19.10.1992, sia entrato nel merito della lite, costituendosi così implicitamente in giudizio. Ne consegue che la competenza (indiretta) della corte americana risulta data. 3.