infatti con il primo atto il convenuto ha implicitamente accettato, senza sollevare particolari riserve, che venisse esaminato in via preliminare il proprio patrimonio; con il secondo atto ha chiesto modifiche formali nell’esposizione dei capi di imputazione, in modo che gli venisse consentito “di operare una distinzione tra le dottrine legali che sono alla base di ciascun capo di imputazione e, se opportuno, di opporsi alla validità di ciascuno di tali capi di imputazione” (cfr. doc. Bb, punto 1, pag.1 e seg.