Si tratta ora di esaminare se effettivamente il convenuto abbia in seguito ritirato (esplicitamente o implicitamente) tale eccezione, ciò che spetta alla procedente di provare (cfr. DTF 98 Ia 319). Soltanto in caso affermativo si potrà infatti ammettere che il convenuto si era costituito incondizionatamente in giudizio e di conseguenza che la competenza (indiretta) dell’autorità estera era data. Al proposito il primo giudice, facendo proprie le argomentazioni della procedente, ha ritenuto che il convenuto mediante la presentazione delle cinque comparse scritte doc.