e le note critiche di Pierre Lalive/ Andreas Bucher, Observations, pag. 331 e segg.; in quel caso il convenuto, dopo che gli era stata respinta l’eccezione d’incompetenza dall’istanza precedente, non l’aveva più riproposta davanti all’autorità [estera] di ricorso, facendo valere in quella sede soltanto eccezioni di merito rispettivamente formulando conclusioni di merito). La dottrina dal canto suo precisa che non può essere considerato come costituitosi in giudizio il convenuto che si sia limitato a proporre domande di natura processuale, senza entrare nel merito della vertenza (cfr. Hess, op.cit., N. 14 ad art. 6 LDIP;