2. a) L’ art. 26 LDIP precisa quando l’autorità straniera che ha reso il giudizio può essere considerata come internazionalmente competente ai fini del riconoscimento in Svizzera della sua decisione. Ciò si verifica quando una norma della stessa legge (LDIP) lo prevede espressamente o quando il convenuto era domiciliato nello Stato che ha pronunciato il giudizio (lett. a) oppure quando, in caso di controversie patrimoniali, le parti mediante pattuizione si sono sottoposte validamente alla competenza dell’autorità estera (lett.b) o il convenuto si è incondizionatamente costituito in giudizio (lett.