creatasi a seguito della rinuncia al patrocinio dell’avvocato americano), che quella relativa alla mancanza di motivazione della sentenza, escludendo in base agli atti che la decisione contemplasse eventuali “punitive damages” e/o “treble damages”. Ha però respinto l’istanza considerando non sufficientemente provato che la decisione americana è definitiva rispettivamente che non può essere più impugnata con un rimedio giuridico ordinario. E. Con appello 11/15 aprile 1996