- la mancanza di motivazione della sentenza impedisce inoltre al giudice svizzero di verificare tra l’altro se, e in quale misura, siano stati riconosciuti all’istante “punitive damages” o “double or treble damages”, così come era stato richiesto nella petizione, e pertanto non permette di escludere una violazione anche dell’ordine pubblico svizzero materiale, violazione che il riconoscimento di tali poste senz’altro costituirebbe; - la pretesa di interessi di mora al tasso del 10% è infondata, essendo silente la sentenza americana in proposito;