C. All’udienza di contraddittorio del 22 gennaio 1996 l’escusso si è opposto all’istanza ed al riconoscimento in Svizzera della decisione americana rilevando in sostanza che: - la documentazione fornita dalla procedente non soddisfa i requisiti posti dall’ art. 29 LDIP, sia in punto al carattere definitivo della decisione che in punto alla regolarità (e tempestività) della citazione in relazione alla procedura contumaciale; - parte della stessa documentazione è costituita da quattro dichiarazioni giurate del legale americano dell’istante, cosiddetti “affidavits”, mezzi di prova sconosciuti al nostro ordinamento processuale e pertanto inammissibili;