La tassa di giustizia di fr. 500.--, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’000.-- a titolo di indennità. 3. omissis”. Decisione dedotta tempestivamente in appello da __________con atto di appello 11 aprile 1996 chiedente sia giudicato: “1. L’appello è accolto e la sentenza 1. aprile 1996 della Pretura di __________ Distretto è annullata. § L’opposizione interposta da __________ al p.e. n. __________ dell’UE di Lugano per il pagamento a __________ dell’importo di fr. 1’200’280,45 oltre interessi 10% dal 22. giugno 1994 è respinta in via definitiva. 2. Protestate spese e ripetibili in ambo le sedi.