{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-12-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1996-00034_1996-12-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6575&nX40_KEY=4933445&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "14870fe8424482cad268237126fc56fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1996.00034"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.12.1996 14.1996.00034"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:42:39", "Checksum": "7f6710b74e0e09c1fd9bd53086574bc2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.12.1996 14.1996.00034\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nL’ escusso non afferma di non essere stato messo al corrente delle conseguenze di un abbandono da parte sua del procedimento. Egli si limita ad affermare di non essere stato avvertito formalmente da parte della Corte americana. Ciò però non risulta di alcuna rilevanza. Determinante ai fini della giurisprudenza citata non è infatti tanto che ci sia stato un avvertimento formale, bensì che il convenuto sia stato informato che l’ abbandono da parte sua del procedimento avrebbe potuto comportare l’emanazione di un giudizio contumaciale nei suoi confronti e che quindi sia stato posto nelle condizioni di prendere le misure necessarie a tutela dei propri diritti procedurali. Ed è quanto ben si può ammettere sia avvenuto nel caso di __________, regolarmente assistito da un legale americano fino al momento dell’ abbandono del procedimento, tanto più che in ogni caso le conoscenze del suo (ex-)legale in merito alla portata e alle modalità di notifica di un giudizio contumaciale americano devono essergli imputate. Ne consegue che anche questa eccezione dell’escusso va respinta.\nb) Mancanza di motivazione.\nSecondo la medesima giurisprudenza federale anche la mancanza di motivazione di una sentenza contumaciale non costituisce una violazione dell’ordine pubblico svizzero quando il contumace sia stato invitato senza successo a prendere le misure necessarie alla tutela dei suoi diritti procedurali (DTF 116 II 632). Le considerazioni sviluppate al punto precedente devono pertanto valere anche per questa eccezione: l’escusso, in quanto regolarmente patrocinato da un legale, deve lasciarsi imputare le conoscenze di questi in merito alle conseguenze procedurali di un abbandono del procedimento senza nomina di un nuovo rappresentante, e in particolare in merito ai rischi di una sentenza contumaciale emanata sulla base delle allegazioni di fatto e delle argomentazioni portate dalla sola controparte.\nCiò vale anche per la specifica censura secondo cui l’assenza di ogni motivazione in merito al rapporto di solidarietà tra il convenuto __________ e altre cinque entità giuridiche, riconosciuto nella sentenza, violerebbe il diritto di essere sentiti degli interessati, non consentendo loro di far valere compiutamente i propri mezzi di difesa. Al giudice del riconoscimento è del resto preclusa la verifica del contenuto materiale della decisione straniera (art. 27 cpv. 3 LDIP); la riserva dell’ordine pubblico materiale non permette un riesame di merito della decisione nel senso di una verifica dell’accertamento dei fatti e dell’applicazione del diritto operata dal giudice straniero, bensì implica una valutazione in termini comparativi del risultato alla luce dei principi fondamentali dell’ordinamento giuridico svizzero (“vergleichende, ergebnisbezogene Wertung” [cfr. Volken, op. cit., N. 20 e seg. ad art. 27 LDIP]). E un non riconoscimento del giudizio straniero può imporsi soltanto se il risultato al quale tale giudizio conduce risultasse incompatibile con il sentimento giuridico svizzero (cfr. Volken, op. cit., N. 24 ad art. 27 LDIP). Ora, considerato che la condanna in solido di più persone, siano esse persone fisiche o giuridiche, non è sconosciuta all’ordinamento svizzero (cfr. art. 143 e segg. CO), la censura dell’escusso si rivela anche in questo senso infondata.\n6. Resta da esaminare la questione degli interessi sull’importo dedotto in esecuzione.\nCon il PE n. __________ del 6 novembre 1995 la __________ ha posto in esecuzione, sulla base della decisione contumaciale americana 22 giugno 1994, l’importo di fr. 1’200’280.45 oltre interessi al 10% dalla data di emanazione della sentenza. Con l’istanza di rigetto 29 novembre 1995 la __________ ha postulato il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE per lo stesso importo con interessi al 10% dalla data della sentenza contumaciale (22 giugno 1994), in via subordinata dalla data della richiesta di pagamento formulata dall’avv. __________ al __________ (scritto del 29 novembre 1994), e in via ancora più subordinata dalla data del primo PE (5 dicembre 1994).\nL’escusso e qui appellato si è opposto sia al tasso del 10% che ai termini di decorrenza indicati dalla controparte, riconoscendo soltanto interessi nella misura del 5% a partire dalla data della notifica del primo PE, il 13 dicembre 1994 (cfr. memoriale di risposta, pag. 12; osservazioni all’appello, pag. 11).\nA sostegno dell’applicazione del tasso del 10% la procedente __________ ha prodotto copia di un estratto dalle norme del __________ General Statutes (doc. P/Q). L’istante cita in particolare la norma di cui all’art. 37-3a, distinguendo tra interessi moratori “pre-giudiziali” e “post-giudiziali” (cfr. istanza , pag. 14). I primi a suo parere dovrebbero essere inclusi nell’importo aggiudicato con la sentenza, mentre i secondi, quelli “post-giudiziali”, ammonterebbero, sempre in base all’art. 37-3a,al 10% “calcolati a partire dall’ emanazione della decisione, ovvero il 22 giugno 1994” (cfr. istanza, pag. 14).\nL’escusso si oppone al tasso del 10% affermando in sostanza che da un lato “la sentenza è silente in proposito, cioè non aggiudica interessi di sorta” e dall’altro che la legge del __________ citata dalla controparte dice che possono essere aggiudicati (...) interessi del 10%“ e “dunque occorre che ciò sia previsto nella decisione del giudice, il che non è il caso (cfr. memoriale di risposta, pag. 12)."}