{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-12-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1996-00034_1996-12-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6575&nX40_KEY=4933445&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "14870fe8424482cad268237126fc56fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1996.00034"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.12.1996 14.1996.00034"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:42:39", "Checksum": "7f6710b74e0e09c1fd9bd53086574bc2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.12.1996 14.1996.00034\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\n5. L’escusso eccepisce la mancanza di regolare notifica sia della decisione americana, che di tutti gli atti successivi alla revoca del mandato di patrocinio al proprio legale americano, nonché la mancanza di ogni motivazione della sentenza, intravedendo in tali carenze una violazione dell’ordine pubblico (procedurale) svizzero.\nE’ principio giurisprudenziale indiscusso, condiviso dalla dottrina, e codificato nell’art. 27 LDIP, che il riconoscimento e l’esecuzione di una sentenza estera devono essere rifiutati quando la decisione risulti in contrasto con il sentimento di giustizia che caratterizza l’ordinamento giuridico svizzero e ciò sia per il suo contenuto materiale (ordine pubblico materiale, art. 27 cpv. 1 LDIP), che per la procedura estera con la quale è stata emanata (ordine pubblico procedurale, art. 27 cpv. 2 LDIP, cfr. DTF 111 Ia 14). L’ordine pubblico procedurale svizzero esige il rispetto dei principi fondamentali della procedura civile, così come sono garantiti dall’ art. 4 Cost., in particolare la garanzia della citazione regolare, dello svolgimento equo del processo, del diritto di essere sentiti nonché della assenza di una causa identica già pendente in Svizzera rispettivamente di un giudizio reso precedentemente nella medesima contestazione (cfr. art. 27 cpv. 2 LDIP; DTF 116 II 629 e riferimenti; Volken, op. cit., N. 25 e segg. ad art. 27 LDIP). La riserva dell’ordine pubblico svizzero, sia formale che materiale, in quanto clausula d’eccezione, dev’essere interpretata in senso restrittivo, soprattutto in tema di riconoscimento ed esecuzione di sentenze estere, dove la sua portata è più limitata che non nell’ipotesi di un’applicazione diretta del diritto straniero (cosiddetto “effetto attenuato dell’ordine pubblico”; cfr. DTF 109 Ib 235 e rimandi). In altri termini in questo ambito il riconoscimento della sentenza deve costituire la regola, alla quale si può derogare solo in presenza di validi motivi (cfr. DTF 116 II 630, Cons. 4a). Inoltre va ricordato che la riserva dell’ordine pubblico formale, al contrario di quella dell’ordine pubblico materiale, che viene esaminata d’ufficio, va fatta valere dalla parte che si oppone all’ esecuzione (Volken, op.cit., N. 27 ad art. 27 LDIP; DTF 116 II 630, Cons. 4b). Alla medesima parte incombe naturalmente anche l’onere della prova.\na) Mancanza della (regolare) notificazione degli atti giudiziari, in particolare della sentenza.\nCome ricordato dal primo giudice, il Tribunale federale ha già avuto modo di esprimersi in un caso analogo sulla portata dell’ assenza di notificazione di sentenza contumaciale americana emessa dopo che il convenuto, rimasto senza patrocinio a causa avviata, aveva abbandonato il procedimento senza più interessarsene (cfr. DTF 116 II 625 e segg.). In quel caso il Tribunale federale ha giudicato che l’ assenza di notificazione non costituiva una violazione dell’ordine pubblico procedurale svizzero in quanto da un lato il diritto procedurale straniero non prescriveva la notifica della sentenza al contumace e dall’altro il convenuto sapeva che il suo atteggiamento passivo avrebbe comportato l’emanazione di un giudizio contumaciale nei suoi confronti, ricordando inoltre che lo stesso diritto svizzero ammette in alcuni casi la possibilità di prescindere dalla notificazione della sentenza al convenuto personalmente (cfr. DTF 116 II 631 Cons. 4c).\nLa sentenza contumaciale 22 giugno 1994 è stata notificata soltanto alle parti registrate, conformemente alle norme procedurali vigenti nel __________ (cfr. doc. Dc/Ec e affidavit doc.PP/QQ, punto 2).\nRisulta dagli atti che il legale americano dell’ escusso, dopo aver preso parte al procedimento in sua rappresentanza, e compiuto una serie di atti (in ordine cronologico doc. Bc/Cc, Be/Ce, Bf/Cf, Bb/Cb, Bd/Cd), ha inoltrato alla Corte una richiesta datata 7.12.1992 per essere autorizzato a ritirare la propria comparizione nella lite (“motion of counsel to withdraw appearance”- doc. Bg/Cg) e ciò a seguito della revoca del mandato di patrocinio da parte dello stesso escusso, come si evince dalla motivazione contenuta nella stessa mozione. Agli atti vi è pure copia della comunicazione indirizzata anche all’escusso, personalmente al domicilio di __________, in cui lo si invita a prendere contatto con il Cancelliere della Corte, lo si informa sulle modalità di proseguimento della procedura nonché lo si avverte esplicitamente sulle conseguenze di un suo eventuale comportamento passivo; a detta comunicazione è allegata una dichiarazione dello stesso (ex-) legale dell’escusso, in cui conferma di aver spedito in data 7 dicembre 1992 una copia di detta comunicazione “per raccomandata” anche all’ escusso, all’indirizzo di __________, (cfr. doc. Bh/Ch risp. Bi/Ci). Tale modo di procedere risulta conforme alle norme procedurali del luogo, in particolare al § 77 (d) delle “Superior Court Rules” (cfr. doc. Fb/Gb)."}