{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-12-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1996-00034_1996-12-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6575&nX40_KEY=4933445&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "14870fe8424482cad268237126fc56fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1996.00034"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.12.1996 14.1996.00034"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:42:39", "Checksum": "7f6710b74e0e09c1fd9bd53086574bc2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.12.1996 14.1996.00034\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nPer l’art. 25 lett. b LDIP la sentenza straniera può essere riconosciuta in Svizzera soltanto se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva. La non impugnabilità con un mezzo ordinario rispettivamente il carattere definitivo della decisione vanno giudicati secondo il diritto dello Stato in cui la decisione è stata emanata (cfr. Volken, IPRG Kommentar, Zürich 1993 , N. 17 ad art. 25 LDIP; Berti/ Schnyder, op.cit., N. 32 ad art. 25 LDIP; Hans Ulrich Walder, Einführung in das Zivilprozessrecht der Schweiz, Zurigo 1989, pag. 142; Max Guldener, Das internationale und interkantonale Zivilprozessrecht der Schweiz, Zurigo 1951, Suppl. 1959, pag. 98). La prova della crescita (formale) in giudicato della sentenza straniera spetta a chi chiede il riconoscimento, il quale deve allegare all’istanza “un documento attestante che la decisione non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario” (art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP; cfr. Volken, op. cit., N. 11 ad art. 27 LDIP). Detto documento, come del resto gli altri documenti richiesti dalla stessa norma, devono essere rilasciati rispettivamente autenticati da un’autorità dello Stato in cui è stata emanata la decisione, di regola dal tribunale che ha emanato la sentenza, eventualmente da quello presso il quale si sarebbe proposto il rimedio giuridico ordinario (Volken, op. cit., N. 26 ad art. 29 LDIP; Berti/ Schnyder, op. cit., N. 18 ad art. 29 LDIP). Qualora tutti i documenti richiesti dall’art. 29 cpv. 1 LDIP fossero prodotti, il giudice svizzero deve senz’ altro procedere al riconoscimento della sentenza straniera, a meno che venisse provata l’esistenza di uno dei motivi di rifiuto esaustivamente contemplati dall’art. 27 LDIP (cfr. Dutoit, op. cit. N. 4 ad art. 29 LDIP). Al contrario il Tribunale federale ha ammesso la possibilità di riconoscere una sentenza straniera anche in assenza dell’attestazione di cui all’art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP, qualora il carattere definitivo della decisione risultasse da altri documenti dell’incarto (cfr. Sem Jud 1992, pag. 418 e seg.).\nNel caso in esame l’istante ha prodotto in particolare copia apostillata di una dichiarazione del capo Cancelliere della “__________ Supreme Court and Appellate Court“, datata 8 settembre 1995 e indirizzata alla “Superior Court for the Judicial District of __________ ” (autorità quest’ultima che ha emanato la decisione oggetto della presente procedura di rigetto) nella quale si attesta che “dopo avere esaminato i registri delle Corti non risulta che vi sia alcuna iscrizione a registro, che alcun appello sia stato inoltrato nel caso summenzionato e, in particolare, non esiste alcuna iscrizione di alcun appello avverso il giudizio della Corte Superiore, datato 22 giugno 1994” (doc. N/O). La procedente ha inoltre prodotto due estratti di norme procedurali: in particolare il doc.EE/FF, che si riferisce alle possibilità di riforma o “riapertura” dei giudizi della Corte Superiore (“Superior Court Rules § 326”), e il doc.CC/DD, che riferisce sul termine per appellare.\nL’istante ha inoltre prodotto un affidavit datato 14 febbraio 1995 dell’avv. __________, patrocinatore americano della stessa procedente, nel quale è affermato che “secondo la legge del __________, la sentenza contro il sig. __________ era definitiva e non era più possibile alcun appello dopo il 14 novembre 1994, venti (giorni) dopo che il cancelliere aveva spedito la notifica della sentenza” e “che la sentenza contro il Sig. __________ è definitiva e non appellabile secondo la legge dello Stato del __________ ” (doc. D/E, pag. 4 e seg., punti 12 e 14). In un secondo affidavit, del medesimo legale americano e datato 28 novembre 1995, viene dichiarato che in base alle norme ed alla prassi vigenti nello Stato del __________ il termine per riformare il giudizio sarebbe trascorso infruttuoso e che “il giudizio contro il Signor __________ a favore della __________ è finale e non può essere appellato secondo il diritto del __________ ” (cfr. doc.NN/OO, pag. 2 e seg.). In merito agli affidavits quali mezzi di prova sconosciuti nel nostro ordinamento processuale va ricordato che di per sé, nell’ambito del riconoscimento di sentenze straniere, la dottrina riconosce alle parti la facoltà di ricorrere a tutti i mezzi di prova necessari, indipendentemente dalle limitazioni imposte dal carattere sommario della procedura di rigetto (cfr. Georges Scyboz/ Andrea Braconi, La reconnaissance et l’exécution des jugements étrangers dans la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, in: RFJ/FZR 1993, pag. 229; Hans Fritzsche/ Hans Ulrich Walder, Schuldbetreibungs- und Konkursrecht nach schweizerischem Recht, Vol. I, Zurigo 1984, pag. 245 ). Ora quand’anche si volesse ammettere che la forza probatoria di tali dichiarazioni giurate fosse di sola verosimiglianza (cfr. Walter, op. cit., pag. 271), occorre considerare che nella fattispecie l’escusso non solo non ha portato alcun elemento atto a confutarne il contenuto, ma non ha neppure affermato che il giudizio americano sia in realtà ancora suscettibile di essere impugnato con un rimedio ordinario rispettivamente che sia stato effettivamente impugnato, ciò che sarebbe stato per lui estremamente facile dimostrare; egli si è limitato ad eccepire la mancanza della prova del carattere definitivo della sentenza, senza però sostanziare in alcun modo la propria eccezione. In tali circostanze gli affidavits citati, unitamente alle norme procedurali prodotte e alla dichiarazione doc. N/O del capo Cancelliere della “__________ Supreme Court and Appellate Court“, costituiscono elementi sufficienti che consentono di concludere per l’effettivo carattere definitivo del giudizio americano.\nNe consegue che l’eccezione sollevata dall’escusso su questo punto va respinta."}