{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-12-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1996-00034_1996-12-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6575&nX40_KEY=4933445&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "14870fe8424482cad268237126fc56fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1996.00034"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.12.1996 14.1996.00034"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:42:39", "Checksum": "7f6710b74e0e09c1fd9bd53086574bc2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.12.1996 14.1996.00034\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nIn ordine cronologico il legale del convenuto ha presentato alla Corte con atto 3.11.1992 una richiesta per la produzione di documenti dalla controparte (“request for production of documents”)(doc.Bc/Cc), con atto 11.11.1992 una “mozione per ordine protettivo” (“motion for protective order”) intesa a posticipare la data per l’esame preliminare del proprio patrimonio (doc. Be/Ce), con atto 13.11.1992 si è opposto ad una mozione della controparte (“motion for admission __________”) tendente a far ammettere nel procedimento un avvocato abilitato nello Stato di __________ (doc.Bf/Cf), con atto 17.11.1992 ha chiesto una revisione della querela corretta (“request to revise amended complaint”) nel senso di separare in paragrafi distinti i diversi capi di imputazione rispettivamente eliminarne le ripetizioni (doc. Bb/Cb), con atto 3.12.1992 ha formulato le proprie obiezioni alla richiesta di produzione di documenti presentata della controparte (doc.Bd/Cd) ed infine, con atto 7.12.1992, ha presentato una mozione di ritiro di comparizione (“motion to withdraw appearence”) quale patrocinatore del convenuto nella lite (doc. Bh/Ch e Bi/Ci).\nOra sia la “motion for protective order”(doc.Be/Ce), che in misura ancora più evidente la “request to revise amended complaint”(doc.Bb/Cb), seppure rappresentano per le loro conclusioni domande processuali (la fissazione di una data rispettivamente la riformulazione della “complaint”, atto che corrisponde all’allegato di petizione del nostro ordinamento) toccano punti indiscutibilmente di merito: infatti con il primo atto il convenuto ha implicitamente accettato, senza sollevare particolari riserve, che venisse esaminato in via preliminare il proprio patrimonio; con il secondo atto ha chiesto modifiche formali nell’esposizione dei capi di imputazione, in modo che gli venisse consentito “di operare una distinzione tra le dottrine legali che sono alla base di ciascun capo di imputazione e, se opportuno, di opporsi alla validità di ciascuno di tali capi di imputazione” (cfr. doc. Bb, punto 1, pag.1 e seg., punto 2, pag. 2), rispettivamente “di determinare la validità legale dell’affermazione enunciata, che l’accordo citato non avrebbe forza giuridica per mancanza di considerazione”(doc. Bb, punto 3, pag. 2), anche qui senza alcun accenno alla questione della competenza. Alla luce di tali documenti ben si può ammettere che il convenuto, con atti successivi all’udienza del 19.10.1992, sia entrato nel merito della lite, costituendosi così implicitamente in giudizio. Ne consegue che la competenza (indiretta) della corte americana risulta data.\n3. L’escusso si oppone al riconoscimento della sentenza del tribunale del __________ eccependo di non essere stato citato regolarmente, non avendo mai ricevuto alcuna notifica di citazione dal Tribunale di Appello, unica autorità competente nel Cantone per procedere alla notificazione di atti giudiziari stranieri, e ciò malgrado fosse domiciliato già al momento dell’introduzione dell’azione a __________.\nPer l’art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP una decisione straniera non può essere riconosciuta in Svizzera qualora “una parte provi di non essere stata citata regolarmente, né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto della sua dimora abituale, eccetto che si sia incondizionatamente costituita in giudizio”. La regolarità o meno della citazione, almeno quanto a lingua, via di trasmissione e tipo di notifica (consegna semplice o con ricevuta), viene giudicata in base alle norme vigenti nello Stato del domicilio o della dimora del destinatario al momento dell’introduzione della causa (così Volken, op.cit., N.32 e segg. ad art. 27 LDIP; Dutoit, op.cit., N.8 ad art. 27 LDIP; Gerhard Walter, Internationales Zivilprozessrecht der Schweiz, Berna et al. 1995, pagg. 286 e 335). La garanzia della citazione regolare ha per scopo quello di assicurare ad ogni parte il diritto di essere sentita, e in particolare di consentire alla parte convenuta una conoscenza sufficiente del procedimento introdotto nei suoi confronti per permetterle di far valere i propri mezzi di difesa (DTF 97 I 252; 117 Ib 350). Essa si estende pertanto solo alla prima citazione, quella che introduce il procedimento (cfr. Volken, op.cit., N. 31 ad art. 27 LDIP; Dutoit, op.cit. N.8 ad art. 27 LDIP; Berti/ Schnyder, op.cit., N. 11 ad art. 27 LDIP).Tale garanzia non ha più ragione di essere invece quando la parte, malgrado l’irregolarità della notifica, si è incondizionatamente costituita in giudizio, mettendosi in questo modo proprio nella condizione di difendersi: in tal caso infatti l’eccezione di irregolare citazione viene a cadere (cfr. art. 27 cpv. 1 lett. a in fine LDIP; Volken, op. cit., N. 40 ad art. LDIP; Walter, op.cit., pag. 336).\nE’ quanto è avvenuto nel caso in ispecie. Come esposto precedentemente (cons. 2b), l’escusso si è infatti incondizionatamente costituito in giudizio. Egli non solo ha dato mandato di patrocinio ad un legale americano per farsi rappresentare al processo, bensì per il tramite di questi ha anche proceduto con una serie di atti nel merito della vertenza. Egli era pertanto perfettamente informato del procedimento avviato nei suoi confronti e si trovava nella condizione di tutelare i propri interessi, ciò che del resto ha lasciato che facesse il proprio legale, prima di revocargli il mandato ed abbandonare il procedimento. A ragione il primo giudice ha pertanto escluso la possibilità per l’escusso di sollevare in sede di riconoscimento della decisione americana l’eccezione di cui all’art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP.\n4. L’escusso ha pure eccepito l’assenza della prova del carattere definitivo della sentenza, così come richiesta dall’art. 29 cpv. 1 lett. b LDIP."}