{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-12-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1996-00034_1996-12-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6575&nX40_KEY=4933445&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "14870fe8424482cad268237126fc56fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1996.00034"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.12.1996 14.1996.00034"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:42:39", "Checksum": "7f6710b74e0e09c1fd9bd53086574bc2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.12.1996 14.1996.00034\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n2.\na) L’ art. 26 LDIP precisa quando l’autorità straniera che ha reso il giudizio può essere considerata come internazionalmente competente ai fini del riconoscimento in Svizzera della sua decisione. Ciò si verifica quando una norma della stessa legge (LDIP) lo prevede espressamente o quando il convenuto era domiciliato nello Stato che ha pronunciato il giudizio (lett. a) oppure quando, in caso di controversie patrimoniali, le parti mediante pattuizione si sono sottoposte validamente alla competenza dell’autorità estera (lett.b) o il convenuto si è incondizionatamente costituito in giudizio (lett. c), oppure quando, in caso di domanda riconvenzionale, l’autorità straniera era competente a giudicare la domanda principale e le due domande sono materialmente connesse (lett. d). Giova qui ricordare che la competenza (indiretta) del tribunale straniero che ha pronunciato la sentenza va esaminata d’ufficio e dev’ essere provata dalla parte che chiede il riconoscimento della decisione (Stephen Berti/ Anton Schnyder in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea et al. 1996, nota 13 ad art. 26 LDIP; ).\nNel caso in esame l’istante ritiene data la competenza del tribunale americano in base all’art. 26 lett. c LDIP, sostenendo in particolare che il convenuto si sarebbe incondizionatamente costituito in giudizio incaricando del proprio patrocinio un legale americano ed inoltrando per il suo tramite sei comparse scritte; la successiva richiesta di questi al medesimo tribunale di ritirare la propria comparizione quale patrocinatore del convenuto non avrebbe avuto né potuto avere alcun effetto sulla competenza della corte americana. Il convenuto, da parte sua, contesta di essersi incondizionatamente costituito in giudizio, rilevando che non solo dagli atti non è possibile dedurre con sufficiente chiarezza la sua chiara disponibilità a discutere del merito della lite, ma che la stessa revoca del mandato al legale americano con conseguente cessazione del patrocinio in causa dimostrerebbero proprio il contrario.\nb) Una parte si costituisce incondizionatamente in giudizio quando lascia intendere in modo inequivocabile al tribunale adito dalla controparte di voler procedere senza riserve nel merito della lite (Paul Volken, IPRG-Kommentar, Zurigo 1993, N. 19 ad art. 26 LDIP; Hess, in Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea et al. 1996, N.14 ad art. 6 LDIP; Bernard Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, Basilea et al. 1996, N.2 ad art. 6 LDIP; Oscar Vogel, Grundriss des Zivilprozessrechts und des internationalen Zivilprozessrechts der Schweiz, 3.A., Berna 1992, pag.113; DTF 87 I 58 cons. 4 e giurisprudenza ivi citata). Tale è il caso quando il convenuto nei confronti del tribunale incompetente prende senza riserve posizione sul merito della lite in un allegato scritto di risposta oppure postuli oralmente la reiezione (nel merito) dell’azione.\nIl Tribunale federale ha tuttavia riconosciuto quale valida costituzione in giudizio anche il caso in cui il convenuto, sollevata l’eccezione di incompetenza, l’abbia in seguito ritirata (cfr. DTF 98 Ia 319), ciò che può avvenire anche implicitamente (cfr. SJIR 1982, pag. 328 e segg. e le note critiche di Pierre Lalive/ Andreas Bucher, Observations, pag. 331 e segg.; in quel caso il convenuto, dopo che gli era stata respinta l’eccezione d’incompetenza dall’istanza precedente, non l’aveva più riproposta davanti all’autorità [estera] di ricorso, facendo valere in quella sede soltanto eccezioni di merito rispettivamente formulando conclusioni di merito). La dottrina dal canto suo precisa che non può essere considerato come costituitosi in giudizio il convenuto che si sia limitato a proporre domande di natura processuale, senza entrare nel merito della vertenza (cfr. Hess, op.cit., N. 14 ad art. 6 LDIP; cfr. anche Leuch/ Marbach/ Kellerhals, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 4. A., Berna 1995, pag.99 e Max Kummer, Grundriss des Zivilprozessrechts, 3.A., Berna 1978, pag. 53), così come non lo può essere il convenuto che si sia espresso sul merito della lite a titolo solo eventuale, per il caso in cui l’eccezione di incompetenza da lui sollevata venisse respinta (cfr. Dutoit, op.cit., N.2 ad art. 6 LDIP, il quale fa riferimento alla giurisprudenza in senso convergente della Corte di Giustizia della Comunità Europea a proposito dell’art. 18 della Convenzione di Bruxelles).\nc) Nel caso in esame dagli (invero scarsi) considerandi della sentenza americana si evince che il convenuto, per il tramite dei propri legali era comparso davanti a quel tribunale ad un’udienza del 19 ottobre 1992, ma ne aveva “invano” contestato la competenza (cfr. doc. B/C, pag. 2). Contrariamente a quanto sembra ritenere il primo giudice, l’ affermazione contenuta nella sentenza è sufficiente in assenza di elementi concreti contrari per concludere che il convenuto aveva effettivamente eccepito l’ incompetenza del tribunale. Ne consegue che a quello stadio della causa egli non si era affatto costituito incondizionatamente in giudizio.\nSi tratta ora di esaminare se effettivamente il convenuto abbia in seguito ritirato (esplicitamente o implicitamente) tale eccezione, ciò che spetta alla procedente di provare (cfr. DTF 98 Ia 319). Soltanto in caso affermativo si potrà infatti ammettere che il convenuto si era costituito incondizionatamente in giudizio e di conseguenza che la competenza (indiretta) dell’autorità estera era data.\nAl proposito il primo giudice, facendo proprie le argomentazioni della procedente, ha ritenuto che il convenuto mediante la presentazione delle cinque comparse scritte doc. Bb/Cb, Bc/Cc, Bd/Cd, Be/Ce e Bf/Cf sia entrato nel merito della lite e che quindi si sia successivamente costituito in giudizio."}