{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-12-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1996-00034_1996-12-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6575&nX40_KEY=4933445&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "14870fe8424482cad268237126fc56fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1996.00034"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.12.1996 14.1996.00034"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:42:39", "Checksum": "7f6710b74e0e09c1fd9bd53086574bc2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.12.1996 14.1996.00034\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nD. Con sentenza 1° aprile 1996 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, dopo aver equiparato gli “affidavits” alle dichiarazioni scritte conosciute nella procedura sommaria in tema di esecuzione e fallimento e riconosciuto loro un più ridotto valore probatorio in quanto rilasciati dal patrocinatore americano della procedente, ha ammesso la competenza della corte statunitense e respinto l’eccezione di irregolare citazione, ritenendo che l’escusso si sia incondizionatamente costituito in giudizio nella procedura americana; il primo giudice ha poi rimosso sia l’ eccezione di irregolare notifica degli atti di causa (ritenendo l’escusso comunque sufficientemente informato sulla situazione creatasi a seguito della rinuncia al patrocinio dell’avvocato americano), che quella relativa alla mancanza di motivazione della sentenza, escludendo in base agli atti che la decisione contemplasse eventuali “punitive damages” e/o “treble damages”. Ha però respinto l’istanza considerando non sufficientemente provato che la decisione americana è definitiva rispettivamente che non può essere più impugnata con un rimedio giuridico ordinario.\nE. Con appello 11/15 aprile 1996 la procedente si è tempestivamente aggravata contro la sentenza pretorile, contestando l’affermazione del primo giudice secondo cui gli “affidavits” rilasciati dal proprio patrocinatore americano godrebbero di una forza probatoria ridotta e opponendosi alla conclusione secondo cui i documenti prodotti non sarebbero sufficienti a provare il carattere definitivo della sentenza titolo del rigetto.\nF. Con osservazioni 6 maggio 1996 la parte appellata ha riproposto in sostanza tutte le eccezioni già sollevate in prima istanza, concludendo per il rigetto del gravame.\nin diritto:\n1. Tra la Svizzera e gli Stati Uniti d’America non è stato concluso alcun trattato in materia di riconoscimento ed esecuzione delle rispettive decisioni giudiziarie, per cui le condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza americana in esame sono stabilite dagli art. 25 e segg. LDIP.\nIn particolare secondo l’art. 25 LDIP una sentenza straniera è riconosciuta in Svizzera se vi era competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui fu pronunciata (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di rifiuto giusta l’art. 27 LDIP (lett. c).\n"}