{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-12-24", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1996-00034_1996-12-24.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=6575&nX40_KEY=4933445&nTrefferzeile=48&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "14870fe8424482cad268237126fc56fd"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1996.00034"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.12.1996 14.1996.00034"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:42:39", "Checksum": "7f6710b74e0e09c1fd9bd53086574bc2", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 24.12.1996 14.1996.00034\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n|\n|\n|\n|\n|\n||\n|\nIncarto n. |\n/MR/fc/fb\n|\nIn nome |\n|\n||\n|\nLa Camera di\nesecuzione e fallimenti |\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\n|\n|||||\n|\ncomposta dei giudici: |\nCometta, presidente, |\n|\nsegretaria: |\nBaur Martinelli, vicecancelliera |\nstatuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 novembre 1995 da\n|\n|\npatr. dall'avv. __________\n|\n|\n|\n|\ncontro |\n|\n|\n|\nrappr. dall'avv. __________\n|\nper ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 6 novembre 1995 dell UE di Lugano;\nsulla quale istanza il Pretore del Distretto di _________, __________, ha così deciso il 1° aprile 1996:\n“1. L’istanza è respinta.\n2. La tassa di giustizia di fr. 500.--, da anticipare dalla parte istante, resta a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 1’000.-- a titolo di indennità.\n3. omissis”.\nDecisione dedotta tempestivamente in appello da __________con atto di appello 11 aprile 1996 chiedente sia giudicato:\n“1. L’appello è accolto e la sentenza 1. aprile 1996 della Pretura di __________ Distretto è annullata.\n§ L’opposizione interposta da __________ al p.e. n. __________ dell’UE di Lugano per il pagamento a __________ dell’importo di fr. 1’200’280,45 oltre interessi 10% dal 22. giugno 1994 è respinta in via definitiva.\n2. Protestate spese e ripetibili in ambo le sedi.”\nRichiamate le osservazioni 6 maggio 1996 di __________ postulanti:\n“1. L’appello è respinto.\n2. La tassa di giudizio e le spese sono poste a carico dell’appellante che rifonderà al convenuto congrue ripetibili.”\nritenuto\nin fatto\nA. Con PE n. __________ del 6 novembre 1995 dell’UE di Lugano __________ (in seguito __________ ) ha escusso __________ __________ per l’incasso di Fr. 1’200’280.45 con interessi al 10% dal 22 giugno 1994 indicando quale titolo di credito: “sentenza del 22.6.1994 della Corte Superiore del distretto giudiziario ___________ in __________ ”.\nInterposta tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al Pretore con istanza 29 novembre 1995.\nGià precedentemente, con PE n. __________ del 5 dicembre 1994 dell’UE di Lugano, la __________ aveva avviato una procedura esecutiva contro il convenuto per lo stesso titolo, procedura poi ritirata dalla stessa procedente e nuovamente promossa con il PE n. __________ del 6 novembre 1995.\nB. La procedente fonda la sua pretesa sulla decisione emanata il 22 giugno 1994 dalla Corte superiore del distretto giudiziario di __________ in (__________), con la quale è stato autorizzato il recupero da parte della __________ nei confronti di __________ in solido con le società __________, e (__________) degli importi di $ 1’160’548.50 e di $ 8’090.97 ed ordinato - a parziale esecuzione della sentenza contro la __________ - la trasmissione ai legali della __________ dell’importo di $ 114’136.88 depositato presso il cancelliere della predetta Corte (cfr. doc. C, pag. 3 e 4, con traduzione in doc. B pag. 3 e 4).\nTale decisione è stata pronunciata dopo un’udienza alla quale ha partecipato la sola procedente.\nC. All’udienza di contraddittorio del 22 gennaio 1996 l’escusso si è opposto all’istanza ed al riconoscimento in Svizzera della decisione americana rilevando in sostanza che:\n- la documentazione fornita dalla procedente non soddisfa i requisiti posti dall’ art. 29 LDIP, sia in punto al carattere definitivo della decisione che in punto alla regolarità (e tempestività) della citazione in relazione alla procedura contumaciale;\n- parte della stessa documentazione è costituita da quattro dichiarazioni giurate del legale americano dell’istante, cosiddetti “affidavits”, mezzi di prova sconosciuti al nostro ordinamento processuale e pertanto inammissibili;\n- non è provata la competenza della corte statunitense, premessa indispensabile al riconoscimento in Svizzera della sua decisione;\n- dopo la rinuncia al mandato e la conseguente dimissione dalla lite da parte del legale americano, al convenuto non sono più stati notificati regolarmente i successivi atti di causa (tra i quali pure la stessa sentenza), benché fosse noto alla Corte l’indirizzo del suo domicilio in Svizzera, e ciò in violazione dell’ordine pubblico procedurale svizzero;\n- la sentenza è contraria all’ordine pubblico procedurale svizzero anche perché è carente di ogni motivazione, sia in merito all’origine dell’obbligo al pagamento della somma riconosciuta che in merito al riconosciuto rapporto di solidarietà tra il convenuto __________ e altre cinque entità giuridiche, e ciò in violazione del diritto di essere sentito, non consentendo al destinatario della sentenza di far valere compiutamente i propri mezzi di difesa;\n- la mancanza di motivazione della sentenza impedisce inoltre al giudice svizzero di verificare tra l’altro se, e in quale misura, siano stati riconosciuti all’istante “punitive damages” o “double or treble damages”, così come era stato richiesto nella petizione, e pertanto non permette di escludere una violazione anche dell’ordine pubblico svizzero materiale, violazione che il riconoscimento di tali poste senz’altro costituirebbe;\n- la pretesa di interessi di mora al tasso del 10% è infondata, essendo silente la sentenza americana in proposito; subordinatamente, in caso di riconoscimento della sentenza, potendo comunque venire riconosciuti all’istante soltanto interessi del 5% a partire dal 13 dicembre 1994, data di notifica del primo PE."}