Il creditore è responsabile dei danni cagionati con un sequestro infondato e può essere costretto a prestare garanzia (art. 273 cpv.1 LEF). Si prescinde dall'imporre una garanzia a tutela dei diritti del debitore sequestrato solo quando il credito e la causa del sequestro sono stati resi verosimili in termini di concreta affidabilità: detto altrimenti, si deve raggiungere almeno il grado di verosimiglianza in senso stretto richiesto per il riconoscimento di debito ex art. 82 LEF. Quanto più si è lontani da tale soglia e si è vicini al grado minimo della verosimiglianza prima facie, tanto più si alzerà l'importo di garanzia richiesto.