a) Il grado di verosimiglianza richiesto per valutare se vi è un credito e se si realizza almeno una delle cause di sequestro fatte valere dal creditore sequestrante non può essere quello della verosimiglianza in senso stretto richiesta per il riconoscimento di debito ex art. 82 LEF ma è sufficiente la verosimiglianza prima facie o apparente (sulla nozione di verosimiglianza nei vari gradi, cfr. Cometta, op. cit., n. 3.5. b) e c). Per la contestazione della causa di sequestro occorre invece, secondo taluni, il grado di verosimiglianza accresciuta, mentre per altri è decisiva la nozione di prova del processo di cognizione in procedura accelerata: