da un appello infondato non deriverebbe comunque danno alcuno al debitore, cui non viene intimato né l'atto d'appello né la sentenza. 3. Per i crediti non garantiti da pegno, il creditore può chiedere per l'art. 271 cpv.1 LEF il sequestro dei beni del debitore quando vi sia una causa di sequestro, tra cui il trafugamento dei beni (n. 2) e la sede non in Svizzera della parte sequestrata (n. 4).