- il doppio grado di giurisdizione cantonale consentirà il corretto sviluppo giurisprudenziale tanto sul rifiuto del sequestro quanto - ove fosse concesso solo in seconda sede - sulla determinazione della garanzia da prestare ex art. 273 cpv.1 LEF, istituto quest'ultimo che sembra talora essere d'uso troppo disinvolto; - da un appello infondato non deriverebbe comunque danno alcuno al debitore, cui non viene intimato né l'atto d'appello né la sentenza. 3.