e n. 11.1.1. a), che l'appello in materia di concordato sia formalmente proponibile benché il diritto cantonale ticinese non preveda espressamente un'autorità superiore dei concordati ex art. 294 cpv.2 LEF, atteso che (cfr. Rep 1989 p.208 cons.1): - è applicabile l'art. 388 cpv.1 CPC secondo cui è dato il rimedio dell'appellazione alla CEF contro le sentenze nei limiti della competenza appellabile del pretore, riservato ovviamente il solo rimedio della cassazione per quelle inappellabili;