per questa Camera l'art. 388 CPC non istituisce un rimedio che non sia già dato dal diritto materiale. Un rimedio speciale, non previsto (ma concesso) dal diritto federale sarebbe stato espressamente indicato nel CPC con una norma particolare e non contenuto in una disposizione il cui scopo essenziale è quello di precisare i termini di ricorso". b) Questa Camera ha ritenuto, in una serie di sentenze richiamate di continuo (cfr. CEF 2 giugno 1995 in re H. J. S.; Rep 1992 p.306, 1989 p.208 cons.1 e 1985 p.39; Flavio Cometta, Il concordato della LEF nella prassi giudiziaria ticinese, di prossima pubblicazione in Rep 1995, n. 2.7. e n. 11.1.1.