{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1996-00006_1996-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=7125&nX40_KEY=4933442&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2e0f998f438d70c0d87bd1fdb9d7a5d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1996.00006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.03.1996 14.1996.00006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:47:37", "Checksum": "87edece7c67fcbe96a8358c88931adfe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.03.1996 14.1996.00006\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\n\nc) Nella sentenza 1° marzo 1996 in tema di moratoria concordataria (inc. n. 14.95.209, concordato ___________) questa Camera ha riconosciuto anche al creditore il presupposto processuale della legittimazione ricorsuale per impugnare la decisione pretorile di concessione della moratoria, scostandosi da una giurisprudenza \"consolidata e generalmente condivisa\" ma irrimediabilmente superata in quanto espressione di concezione troppo riduttiva dei diritti dei creditori (cfr. Cometta, op. cit., n. 2.7. d) cc), secondo cui solo il debitore cui fosse stata rifiutata la moratoria poteva ricorrere.\nd) Questa Camera ritiene che un cambiamento di giurisprudenza si imponga per i seguenti motivi:\n- negare al creditore la legittimazione ricorsuale contro la decisione pretorile che respinge la domanda di sequestro, facendo capo agli stessi argomenti formali con cui si continua a giustificare il diritto di appellare in materia di concordato, è non solo errato ma anche del tutto insostenibile e in aperta contraddizione con il senso di giustizia ed equità;\n- la mancanza di un rimedio ordinario di diritto cantonale e i limiti della sola impugnativa fondata sul ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale non rispondono più alle esigenze di tutela dei diritti delle parti, improntate alla massima apertura e derivate da un'interpretazione della Costituzione federale secondo lo spirito del tempo (\"ein zeitgemässes Verfassungsverständnis\", cfr. mutatis mutandis DTF 121 I 63 cons.2b e 119 Ia 264 cons.3a);\n- la parità di trattamento è lungi dal realizzarsi, avuto riguardo a evidenti discordanze nella variegata prassi giudiziaria cantonale, tanto più in quanto è invalso l'uso o l'abuso di taluni pretori - troppo oberati dal carico di lavoro cui sono sottoposti - di delegare a segretari assessori ordinari o straordinari la delicata incombenza di giudicare in materia di sequestro;\n- il doppio grado di giurisdizione cantonale consentirà il corretto sviluppo giurisprudenziale tanto sul rifiuto del sequestro quanto - ove fosse concesso solo in seconda sede - sulla determinazione della garanzia da prestare ex art. 273 cpv.1 LEF, istituto quest'ultimo che sembra talora essere d'uso troppo disinvolto;\n- da un appello infondato non deriverebbe comunque danno alcuno al debitore, cui non viene intimato né l'atto d'appello né la sentenza.\n3. Per i crediti non garantiti da pegno, il creditore può chiedere per l'art. 271 cpv.1 LEF il sequestro dei beni del debitore quando vi sia una causa di sequestro, tra cui il trafugamento dei beni (n. 2) e la sede non in Svizzera della parte sequestrata (n. 4).\na) Il grado di verosimiglianza richiesto per valutare se vi è un credito e se si realizza almeno una delle cause di sequestro fatte valere dal creditore sequestrante non può essere quello della verosimiglianza in senso stretto richiesta per il riconoscimento di debito ex art. 82 LEF ma è sufficiente la verosimiglianza prima facie o apparente (sulla nozione di verosimiglianza nei vari gradi, cfr. Cometta, op. cit., n. 3.5. b) e c).\nPer la contestazione della causa di sequestro occorre invece, secondo taluni, il grado di verosimiglianza accresciuta, mentre per altri è decisiva la nozione di prova del processo di cognizione in procedura accelerata: ai fini della presente disputa, la questione non deve essere vagliata oltre, bastando, come già evidenziato, il grado minimo di verosimiglianza.\n4.\na) L'avv. __________ ha raggiunto il grado di verosimiglianza richiesto per il credito di Fr. 166'335.70 sulla base di due note professionali unilaterali che contemplano un \"onorario\" di Fr. 132'500.-- e spese per Fr. 4'023.20 senza più prossima motivazione (doc. A) e una nota di Fr. 17'500.-- (doc. B, riferito a \"amministrazione 1993, 1994, 1995, 1996\") senza qualsivoglia supporto oggettivo; quale doc. C è stato prodotto un contratto di locazione __________, sottoscritto per la debitrice da __________ che appare quale creditore nelle altre due procedure di sequestro.\nDel ridotto grado di verosimiglianza si terrà conto nella determinazione della garanzia ex art. 273 cpv.1 LEF.\nb) L'avv. __________ ha raggiunto il grado di verosimiglianza richiesto anche per la causa di sequestro ex art. 271 cpv.1 n.2 LEF, contrariamente alla valutazione della Segretaria assessore che ha in tutta evidenza applicato i parametri dell'azione di rivocazione del sequestro nel senso dell'art. 279 cpv.2 LEF: la documentazione prodotta e le tesi sviluppate hanno superato l'asticella della verosimiglianza prima facie, anche se non di molto.\nc) L'avv. __________ non può invece essere seguito quando fonda il sequestro sull'art. 271 cpv.1 n.4 LEF, possibile (cfr. Carl Jaeger, Das Bundesgesetz betreffend Schuldbetreibung und Konkurs, vol. II, Zurigo 1911, n. 14 ad art. 271 LEF, p.304) contrariamente all'assunto apodittico di segno opposto di prima sede, atteso che non ha reso verosimile - nemmeno in termini di apparenza minima -che la pretesa creditoria sia riferita esclusivamente alla __________ di __________ e non alla Succursale di __________, come invece sembra essere al limite dell'evidenza.\n"}