{"Signatur": "TI_TRAC_006", "Spider": "TI_Gerichte", "Sprache": "it", "Datum": "1996-03-20", "HTML": {"Datei": "TI_Gerichte/TI_TRAC_006_14-1996-00006_1996-03-20.html", "URL": "http://www.sentenze.ti.ch/cgi-bin/nph-omniscgi?OmnisPlatform=WINDOWS&WebServerUrl=www.sentenze.ti.ch&WebServerScript=/cgi-bin/nph-omniscgi&OmnisLibrary=JURISWEB&OmnisClass=rtFindinfoWebHtmlService&OmnisServer=JURISWEB,193.246.182.54:6000&Parametername=WWWTI&Schema=TI_WEB&Source=&Aufruf=getMarkupDocument&cSprache=ITA&nF30_KEY=7125&nX40_KEY=4933442&nTrefferzeile=16&Template=results/document_ita.fiw", "Checksum": "2e0f998f438d70c0d87bd1fdb9d7a5d8"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["14.1996.00006"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["it", "de", "fr"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.03.1996 14.1996.00006"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Tessin  La Camera di esecuzione e fallimenti"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Sentenza o decisione senza scheda"}], "ScrapyJob": "446973/38/2254", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:47:37", "Checksum": "87edece7c67fcbe96a8358c88931adfe", "Chunktext": "Estratto della sentenza Ticino Tribunale di appello diritto civile La Camera di esecuzione e fallimenti 20.03.1996 14.1996.00006\nRegesto:\nSentenza o decisione senza scheda\n\nB.\na) L'__________ ha chiesto il 5 febbraio 1996 (inc. n. 14.96.07) e il 16 febbraio 1996 (inc. n. 14.96.16) il sequestro del conto corrente n. __________ della __________ presso la __________, per l'importo di Fr. 29'386.85 oltre interessi al 5% dal 5 febbraio 1996 riferito a \"onorari quale direttore 1993-1996 e stipendi giugno 1995 - gennaio 1996\".\nb) Quale causa del sequestro è stato indicato l'art. 271 cpv.1 n.2 LEF (trafugamento di beni) - inc. n. 14.96.07 e 14.96.16 - per gli stessi motivi di cui sub A. b), riferiti all'avv. __________, cui si rinvia.\nc) Solo nell'inc. 14.96.16 è stato indicato anche l'art. 271 cpv.1 n.4 LEF quale causa del sequestro (sede all'estero della sequestrata).\nC. Con quattro sentenze 8 febbraio 1996 __________, 8 febbraio 1996 __________, 23 febbraio 1996 __________ e 23 febbraio 1996 __________ la Segretaria Assessore del Distretto di Lugano ha respinto le quattro domande di sequestro per carenza di verosimiglianza delle cause di sequestro invocate, con argomentazioni che attengono più all'istituto della revoca del sequestro ex art. 279 cpv.2 LEF che alla fase precedente della concessione in conformità degli art. 271 e 272 LEF.\nD. __________ e __________ hanno interposto due appelli ciascuno contro le quattro sentenze di non concessione del sequestro, asseverando che:\na) Dal profilo formale, contrariamente alla giurisprudenza di questa Camera, va riconosciuta l'appellabilità del pronunciato pretorile che non concede il sequestro, l'argomentazione di cui in Rep 1982 p.219 essendo palesemente insostenibile: infatti, la stessa motivazione che ha portato a negare l'appellabilità del decreto di non concessione del sequestro è servita a giustificare l'appellabilità delle decisioni pretorili in materia di concordato. \"Un simile cambiamento non può che essere salutare anche per uniformare la giurisprudenza di tante preture nel nostro Cantone e per adeguarsi alla possibilità data nella maggior parte dei cantoni svizzeri\".\nb) Nel merito va ricordato che il trafugamento dei beni deve essere inteso nella sua accezione moderna, atteso che il terziario avanzato e l'informatizzazione crescente consentono di spostare beni patrimoniali di qualsivoglia consistenza \"alla velocità della luce\".\nc) Delle allegazioni puntuali degli appellanti si dirà, per quanto necessario, in seguito.\nConsiderato\nIN DIRITTO:\n1. I quattro appelli, diretti contro quattro sentenze di primo grado di non concessione del sequestro fondate sugli stessi motivi, sono sostanzialmente incentrati su convergenti allegazioni tanto fattuali che in diritto: le cause inc. 14.96.06, 14.96.07, 14.96.16 e 14.96.17 possono quindi essere congiunte per ragioni di economia processuale ed evase con una sola sentenza, pur mantenendo la loro autonomia nel senso che i dispositivi restano separati e possono essere impugnati anche singolarmente.\n2. Gli appellanti ritengono insostenibile la giurisprudenza di questa Camera che non ammette l'appello contro la decisione che respinge una domanda di sequestro (cfr. D.a).\nVa quindi esaminato in via preliminare se la critica è fondata.\na) Nella sentenza 20 marzo 1981, pubblicata in Rep 1982 p.219-220, questa Camera era giunta alla conclusione che contro la decisione che respinge totalmente o parzialmente una domanda di sequestro non è dato, nel Cantone Ticino, alcun rimedio giuridico, ritenuto che:\n- ex art. 279 cpv.1 LEF contro il decreto di sequestro non è dato alcun rimedio (DTF 91 III 24);\n- contro la decisione che ammette il sequestro i cantoni non possono prevedere rimedi ordinari \"o altre vie di ricorso equivalenti\";\n- l'art. 279 cpv.1 LEF concerne soltanto i decreti che ammettono il sequestro (DTF 91 III 27);\n- i cantoni possono prevedere un rimedio contro la decisione che respinge totalmente o parzialmente una domanda di sequestro;\n- il Cantone Ticino non ha fatto uso di questa possibilità: \"la nostra legge è, al riguardo, silente\";\n- \"la facoltà di appellare un decreto del pretore che rifiuta il sequestro non è data dall'art. 388 CPC in relazione al 386: per questa Camera l'art. 388 CPC non istituisce un rimedio che non sia già dato dal diritto materiale. Un rimedio speciale, non previsto (ma concesso) dal diritto federale sarebbe stato espressamente indicato nel CPC con una norma particolare e non contenuto in una disposizione il cui scopo essenziale è quello di precisare i termini di ricorso\".\nb) Questa Camera ha ritenuto, in una serie di sentenze richiamate di continuo (cfr. CEF 2 giugno 1995 in re H. J. S.; Rep 1992 p.306, 1989 p.208 cons.1 e 1985 p.39; Flavio Cometta, Il concordato della LEF nella prassi giudiziaria ticinese, di prossima pubblicazione in Rep 1995, n. 2.7. e n. 11.1.1. a), che l'appello in materia di concordato sia formalmente proponibile benché il diritto cantonale ticinese non preveda espressamente un'autorità superiore dei concordati ex art. 294 cpv.2 LEF, atteso che (cfr. Rep 1989 p.208 cons.1):\n- è applicabile l'art. 388 cpv.1 CPC secondo cui è dato il rimedio dell'appellazione alla CEF contro le sentenze nei limiti della competenza appellabile del pretore, riservato ovviamente il solo rimedio della cassazione per quelle inappellabili;\n- siffatta interpretazione dell'art. 388 cpv.1 CPC è stata qualificata come non arbitraria dal Tribunale federale (Rep 1985 p.39), ritenuto che \"l'art. 388 CPC figura nel capitolo riguardante i provvedimenti in tema di esecuzione e fallimento di competenza dell'autorità giudiziaria e disciplina i ricorsi contro tali provvedimenti, per cui appare conforme a detta norma, e comunque non arbitrario, che anche in tema di moratoria per concordato sia data l'appellazione all'autorità superiore\"."}