L’istanza 2/3 novembre 1994 di _________, è parzialmente ac- colta. Di conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________8 del 20/24 giugno 1994 dell’UE di Lugano è rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr. 45’513.-- con interessi al 5% dal 1. gennaio 1994 su Fr. 22’542.-- e dal 1. aprile 1994. su Fr. 22’971.--. 2. La tassa di giustizia di Fr. 200.--, da antici- pare dalla parte istante, è a carico di __________ per 9/10 e di __________ per 1/10. __________ rifonderà a __________ Fr. 400.-- a titolo di parte di indennità!". II.1. La tassa di giustizia del presente giudizio di Fr.