richiamati gli art. 82 LEF, 264 e 645 cpv. 2 CO, nonché i disposti citati pronuncia: I. L’appello 3 aprile 1995 di __________, è respinto. I.1. La tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dalla __________, resta a suo carico. La __________ rifonderà a __________ Fr. 600.-- a titolo di indennità. II. L’appello 6 aprile 1995 di __________, è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 24/25 marzo 1995 della Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, è così riformata: “1. L’istanza 2/3 novembre 1994 di _________, è parzialmente ac- colta.