Con scritto 26 luglio 1993 (doc. F) la conduttrice ha comunicato alla procedente che in seguito alla sua liquidazione, il negozio, oggetto del contratto, sarebbe stato chiuso per il 30 settembre 1993 ed ha formulato disdetta per il 30 marzo 1994. Ora, nell’ambito del potere di cognizione del giudice del rigetto, può essere affermato, sulla base della citata disdetta, senza necessità d’interpretazione, che questa non è stata causata da motivi gravi adempienti i requisiti previsti dall’art. 266 g CO, ma che applicabile è l’art. 264 cpv. 1 CO, trattandosi di restituzione anticipata della cosa. Pertanto non avendo la conduttrice proposto un nuovo conduttore, ex art. 264 cpv.