La disdetta per motivi gravi implica che alla parte che ha formulato disdetta non possa essere imputata alcuna colpa. Un caso tipico di colpa propria interviene nell’inosservanza di circostanze, che già al momento della conclusione del contratto potevano essere previste, quali per esempio la posizione dell’oggetto locato, i problemi di vendita che comporta un nuovo assortimento, ecc. (cfr. Commentario zurighese, Peter Higi, n. 31, 37 e 38 ad art. 266 g CO) c) Il contratto di locazione doc. C prevedeva una durata determinata fino al 31 marzo 1999. Con scritto 26 luglio 1993 (doc.