Il motivo grave deve oggettivamente far apparire la continuazione del contratto di locazione come inaccettabile. Solo alla luce di tale parametro oggettivo i motivi gravi permettono di violare i principi della fedeltà al contratto e della sicurezza giuridica. Motivi soggettivi quali la perdita finanziaria sono ininfluenti. L’art. 266 g CO non è stato previsto allo scopo di minimizzare i normali rischi finanziari e personali risp. le leggerezze di una parte a sfavore della controparte. La disdetta per motivi gravi implica che alla parte che ha formulato disdetta non possa essere imputata alcuna colpa.