2 CO se il termine di preavviso o la scadenza di disdetta non è osservata, la disdetta produce effetto per la scadenza successiva di disdetta. b) Ex art. 266 g CO ciascuna delle parti può, per motivi gravi che le rendano incomportabile l’adempimento del contratto, dare la disdetta osservando il termine legale di preavviso per una scadenza qualsiasi. Il giudice determina le conseguenze patrimoniali della disdetta anticipata apprezzando tutte le circostanze. La disdetta ex art. 266 g CO non si giustifica semplicemente con l’esistenza di gravi motivi. Il motivo grave deve oggettivamente far apparire la continuazione del contratto di locazione come inaccettabile.