L’aumento di pigione 20 gennaio 1994 (doc. E) è stato notificato __________ e la disdetta 26 luglio 1993 (doc. F) è stata formulata da quest’ultima. Pertanto le argomentazioni dell’escussa che negano la sua legittimazione passiva, essendo essa stata costituita ed iscritta il 31 agosto 1989, ossia dopo la conclusione del contratto, con il nome __________, vanno respinte. Infatti, seppur con l’aggiunta “__________ ”, dalla citata documentazione risulta chiaramente che conduttrice nel rapporto di locazione in oggetto è divenuta, dopo la sua costituzione, l’escussa.